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Amministrazione: Comune di Osio SottoRegione Lombardia
Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 “norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
Stato Italiano
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Ministero dell'interno
Licenza ex. art. 88 del TULPS per l'esercizio di attività di raccolta scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative.